Articolo 401 del Codice di procedura civile

Art. 401.
(( (Sospensione dell'esecuzione). ))((Il giudice della revocazione puo' pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'art. 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito))
Entrata in vigore il 2 novembre 1950

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