Articolo 401 del Codice di procedura civile
Art. 401.
(( (Sospensione dell'esecuzione). ))((Il giudice della revocazione puo' pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'art. 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito))
(( (Sospensione dell'esecuzione). ))((Il giudice della revocazione puo' pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'art. 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito))
1. TAR Lecce, sez. III, sentenza 2021-09-27, n. 202101397Provvedimento:Leggi di più...- art. 114 c.p.a.·
- art. 295 c.p.c.·
- art. 34 c.p.a.·
- esecuzione delle sentenze·
- interessi legali·
- nomina commissario ad acta·
- ottemperanza delle sentenze·
- penalità di mora·
- pregiudizialità·
- risarcimento danni per occupazione illegittima·
- sospensione del processo·
- valutazione del danno
2. TAR Lecce, sez. III, sentenza 2021-09-27, n. 202101398Provvedimento:Leggi di più...- art. 295 c.p.c.·
- art. 34 c.p.a.·
- incidente di esecuzione·
- interessi legali·
- nomina Commissario ad acta·
- occupazione illegittima·
- ottemperanza delle sentenze·
- penalità di mora·
- revocazione ordinaria·
- risarcimento danni·
- sospensione necessaria del processo
3. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-05-12, n. 202103767Provvedimento:Leggi di più...- art. 106 c.p.a.·
- art. 27 Cost.·
- art. 395 c.p.c.·
- art. 444 c.p.p.·
- costituzionalità delle norme·
- decadenza dalla ferma volontaria·
- decreto penale di condanna·
- discriminazione personale·
- errore di fatto revocatorio·
- improcedibilità del ricorso·
- procedimento penale in corso·
- requisiti di arruolamento nell'esercito·
- revocazione della sentenza