Articolo 676 del Codice di procedura civile

Art. 676.
(Custodia nel caso di sequestro giudiziario).

Nel disporre il sequestro giudiziario, il giudice nomina il custode, stabilisce i criteri e i limiti dell'amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a render piu' sicura la custodia e a impedire la divulgazione dei segreti.

Il giudice puo' nominare custode quello dei contendenti che offre maggiori garanzie e da' cauzione.

Il custode della cosa sequestrata ha gli obblighi e i diritti previsti negli articoli 521, 522 e 560.

Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

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