Articolo 676 del Codice di procedura civile
Art. 676.
(Custodia nel caso di sequestro giudiziario).
Nel disporre il sequestro giudiziario, il giudice nomina il custode, stabilisce i criteri e i limiti dell'amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a render piu' sicura la custodia e a impedire la divulgazione dei segreti.
Il giudice puo' nominare custode quello dei contendenti che offre maggiori garanzie e da' cauzione.
Il custode della cosa sequestrata ha gli obblighi e i diritti previsti negli articoli 521, 522 e 560.
(Custodia nel caso di sequestro giudiziario).
Nel disporre il sequestro giudiziario, il giudice nomina il custode, stabilisce i criteri e i limiti dell'amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a render piu' sicura la custodia e a impedire la divulgazione dei segreti.
Il giudice puo' nominare custode quello dei contendenti che offre maggiori garanzie e da' cauzione.
Il custode della cosa sequestrata ha gli obblighi e i diritti previsti negli articoli 521, 522 e 560.
3. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-04-13, n. 202202812Provvedimento:Leggi di più...- art. 24 d.P.R. n. 313 del 2002·
- art. 445 c.p.p.·
- art. 46 d.P.R. n. 445 del 2000·
- autocertificazione·
- compensazione delle spese di lite·
- concorso pubblico·
- condanna penale·
- dichiarazioni sostitutive di certificazione·
- esclusione da concorso·
- estinzione del reato·
- giurisprudenza amministrativa·
- graduatoria concorso·
- licenze TAXI·
- normativa regionale·
- onere della prova·
- patteggiamento·
- possesso dei requisiti di idoneità morale·
- requisiti morali·
- riabilitazione·
- sentenza di applicazione pena·
- sospensione condizionale della pena
4. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2017-07-28, n. 201703795Provvedimento:Leggi di più...- abusi edilizi·
- acquisizione al patrimonio comunale·
- acquisizione gratuita dell'area·
- annullamento permesso di costruire·
- art. 101 c.p.a.·
- art. 259 e 104 disp. att. c.p.p.·
- art. 38 T.U. 380/2001·
- art. 520 c.p.c.·
- art. 676 c.p.c.·
- disparità di trattamento·
- eccesso di potere·
- giudicato·
- onere della prova·
- ordinanza di demolizione·
- permesso di costruire·
- rimessione in pristino·
- sanzione pecuniaria·
- sospensione dell'acquisizione gratuita·
- termine per ottemperare·
- tutela degli interessi del privato·
- valutzione della rimozione dei vizi