Articolo 808 bis del Codice di procedura civile
Art. 808-bis.
(( (Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale).))((Le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future relative a uno o piu rapporti non contrattuali determinati. La convenzione deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'articolo 807.))
(( (Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale).))((Le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future relative a uno o piu rapporti non contrattuali determinati. La convenzione deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'articolo 807.))