Articolo 808 bis del Codice di procedura civile

Art. 808-bis.
(( (Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale).))((Le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future relative a uno o piu rapporti non contrattuali determinati. La convenzione deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'articolo 807.))
Entrata in vigore il 1 marzo 2006

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