Articolo 436 bis del Codice di procedura civile

Art. 436-bis
(( (Inammissibilita' dell'appello e pronuncia). ))((All'udienza di discussione si applicano gli articoli 348-bis e 348-ter))((136)) --------------AGGIORNAMENTO (136)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 54, comma 2) che l'introduzione del presente articolo si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.
Entrata in vigore il 26 giugno 2012
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