Articolo 112 del Codice di procedura civile
Art. 112.
(Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato).
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non puo' pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.
(Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato).
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non puo' pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.