Articolo 112 del Codice di procedura civile

Art. 112.
(Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato).

Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non puo' pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.

Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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