Articolo 222 del Codice di procedura civile

Art. 222.
(Interpello della parte che ha prodotto la scrittura).

Quando e' proposta querela di falso in corso di causa, il giudice istruttore interpella la parte che ha prodotto il documento se intende valersene in giudizio. Se la risposta e' negativa, il documento non e' utilizzabile in causa; se e' affermativa, il giudice, che ritiene il documento rilevante, autorizza la presentazione della querela nella stessa udienza o in una successiva; ammette i mezzi istruttori che ritiene idonei, e dispone i modi e i termini della loro assunzione.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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