Articolo 86 del Codice di procedura civile

Art. 86.
(Difesa personale della parte).

La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualita' necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, puo' stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

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