Articolo 44 del Codice di procedura civile

Art. 44.
(Efficacia della ((ordinanza))che pronuncia sulla competenza).

La ((ordinanza))che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, se non e' impugnata con l'istanza di regolamento, rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa e' riassunta nei termini di cui all'articolo 50, salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell'articolo 28.
Entrata in vigore il 1 luglio 2009
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