Articolo 102 del Codice di procedura civile

Art. 102.
(Litisconsorzio necessario).

Se la decisione non puo' pronunciarsi che in confronto di piu' parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.

Se questo e' promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contradittorio in un termine perentorio da lui stabilito.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

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