Articolo 20 del Codice di procedura civile

Art. 20.
(Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione).

Per le cause relative a diritti di obbligazione e' anche competente il giudice del luogo in cui e' sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.

Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

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