Articolo 20 del Codice di procedura civile
Art. 20.
(Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione).
Per le cause relative a diritti di obbligazione e' anche competente il giudice del luogo in cui e' sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.
(Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione).
Per le cause relative a diritti di obbligazione e' anche competente il giudice del luogo in cui e' sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.