Articolo 396 del Codice di procedura civile

Art. 396.
(Revocazione delle sentenze per le quali e' scaduto il termine per l'appello).

Le sentenze per le quali e' scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo precedente, purche' la scoperta del dolo o della falsita' o il ricupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al numero 6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.

Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il corso del termine per l'appello, il termine stesso e' prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i trenta giorni da esso.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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