Articolo 216 del Codice di procedura civile
Art. 216.
(Istanza di verificazione).
La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione.
L'istanza per la verificazione puo' anche proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse; ma se il convenuto riconosce la scrittura, le spese sono poste a carico dell'attore.
(Istanza di verificazione).
La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione.
L'istanza per la verificazione puo' anche proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse; ma se il convenuto riconosce la scrittura, le spese sono poste a carico dell'attore.
5. TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2024-10-03, n. 202402755Provvedimento:Leggi di più...- accertamento dell'inottemperanza·
- art. 21 octes e 21 septies legge n. 241/1990·
- art. 28 legge n. 689/1981·
- art. 31, comma 4 bis, d.P.R. n. 380/2001·
- art. 77 c.p.a.·
- autorizzazione alla demolizione·
- disconoscimento della scrittura privata·
- eccesso di potere·
- nullità dell'ordinanza·
- onere della prova·
- ordinanza di demolizione·
- prescrizione delle sanzioni amministrative·
- riunione dei ricorsi·
- sanzione amministrativa pecuniaria·
- SCIA·
- sospensione dei termini per la demolizione·
- vincolo di inedificabilità assoluta·
- violazione di legge