Articolo 63 del Codice di procedura civile

Art. 63.
(Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente).

Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.

Il consulente puo' essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'art. 51.

Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato.

Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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