Articolo 186 del Codice di procedura civile

Art. 186.
(Pronuncia dei provvedimenti).

Sulle domande e sulle eccezioni delle parti, il giudice istruttore, sentite le loro ragioni, da' in udienza i provvedimenti opportuni; ma puo' anche riservarsi di pronunciarli entro i cinque giorni successivi.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

Sentenze133

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