Articolo 796 del Codice di procedura civile
Art. 796.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218((83)) ---------------AGGIORNAMENTO (83)
La L. 31 maggio 1995, n. 218 come modificata dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 73, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218((83)) ---------------AGGIORNAMENTO (83)
La L. 31 maggio 1995, n. 218 come modificata dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 73, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996.