Articolo 796 del Codice di procedura civile

Art. 796.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218((83)) ---------------AGGIORNAMENTO (83)
La L. 31 maggio 1995, n. 218 come modificata dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 73, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996.
Entrata in vigore il 23 ottobre 1996
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi