Articolo 298 del Codice di procedura civile
Art. 298.
(Effetti della sospensione).
Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.
La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all'articolo precedente.
(Effetti della sospensione).
Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.
La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all'articolo precedente.
5. TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-05-17, n. 202401859Provvedimento:Leggi di più...- compensazione delle spese·
- concessione in sanatoria·
- inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti·
- ordinanza di demolizione·
- ricorso amministrativo·
- sospensione del giudizio·
- violazione art. 17 e 19 L. 64/1974·
- violazione art. 295 e 298 c.p.c.·
- violazione art. 7 L. 241/1990·
- violazione D. lgs. 490/99 e D. lgs. 312/1985