Articolo 298 del Codice di procedura civile

Art. 298.
(Effetti della sospensione).

Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.

La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all'articolo precedente.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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