Articolo 85 del Codice di procedura civile

Art. 85.
(Revoca e rinuncia alla procura).

La procura puo' essere sempre revocata e il difensore puo' sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finche' non sia avvenuta la sostituzione del difensore.

Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

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