Articolo 174 del Codice di procedura civile

Art. 174.
(Immutabilita' del giudice istruttore).

Il giudice designato e' investito di tutta l'istruzione della causa e della relazione al collegio.

Soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio puo' essere sostituito con decreto del presidente. La sostituzione puo' essere disposta, quando e' indispensabile, anche per il compimento dei singoli atti.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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