Articolo 408 del Codice di procedura civile
Art. 408.
(Decisione).
Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, condanna l'opponente al pagamento di una pena pecuniaria di lire cento se la sentenza impugnata e' del conciliatore, di lire centocinquanta se e' del pretore, di lire trecento se e' del tribunale e di lire seicento in ogni altro caso.
(2) (88) ((90)) ---------------AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro". ---------------AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che nel presente articolo sono soppresse le parole "di lire quattromila se e' del pretore,".
Ha inoltre disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". ---------------AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
(Decisione).
Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, condanna l'opponente al pagamento di una pena pecuniaria di lire cento se la sentenza impugnata e' del conciliatore, di lire centocinquanta se e' del pretore, di lire trecento se e' del tribunale e di lire seicento in ogni altro caso.
(2) (88) ((90)) ---------------AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro". ---------------AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che nel presente articolo sono soppresse le parole "di lire quattromila se e' del pretore,".
Ha inoltre disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". ---------------AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
2. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2022-03-28, n. 202203527Provvedimento:Leggi di più...- art. 9 Legge n. 91 del 1992·
- carenza di istruttoria·
- concessione della cittadinanza italiana·
- eccesso di potere·
- integrazione sociale·
- interesse pubblico·
- onere della motivazione·
- principio di proporzionalità·
- prognosi di idoneità allo stabile inserimento·
- remissione di querela·
- sindacato giurisdizionale sui provvedimenti amministrativi·
- spese di lite·
- tradimento dei fatti·
- tutela della privacy·
- valutazione discrezionale dell'amministrazione