Articolo 88 del Codice di procedura civile

Art. 88.
(Dovere di lealta' e di probita').

Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealta' e probita'.

In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorita' che esercitano il potere disciplinare su di essi.

Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

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