Articolo 88 del Codice di procedura civile
Art. 88.
(Dovere di lealta' e di probita').
Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealta' e probita'.
In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorita' che esercitano il potere disciplinare su di essi.
(Dovere di lealta' e di probita').
Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealta' e probita'.
In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorita' che esercitano il potere disciplinare su di essi.