Articolo 267 del Codice di procedura civile

Art. 267.
(Costituzione del terzo interveniente).

Per intervenire nel processo a norma dell'articolo 105, il terzo deve costituirsi presentando in udienza o depositando in cancelleria una comparsa formata a norma dell'articolo 167 con le copie per le altre parti, i documenti e la procura.

Il cancelliere da' notizia dell'intervento alle altre parti, se la costituzione del terzo non e' avvenuta in udienza.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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