Articolo 267 del Codice di procedura civile
Art. 267.
(Costituzione del terzo interveniente).
Per intervenire nel processo a norma dell'articolo 105, il terzo deve costituirsi presentando in udienza o depositando in cancelleria una comparsa formata a norma dell'articolo 167 con le copie per le altre parti, i documenti e la procura.
Il cancelliere da' notizia dell'intervento alle altre parti, se la costituzione del terzo non e' avvenuta in udienza.
(Costituzione del terzo interveniente).
Per intervenire nel processo a norma dell'articolo 105, il terzo deve costituirsi presentando in udienza o depositando in cancelleria una comparsa formata a norma dell'articolo 167 con le copie per le altre parti, i documenti e la procura.
Il cancelliere da' notizia dell'intervento alle altre parti, se la costituzione del terzo non e' avvenuta in udienza.
5. TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2021-09-29, n. 202100673Provvedimento:Leggi di più...- art. 295 c.p.c.·
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