Articolo 105 del Codice di procedura civile

Art. 105.
(Intervento volontario).

Ciascuno puo' intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.

Puo' altresi' intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940

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