Articolo 486 del Codice di procedura civile

Art. 486.
(Forma delle domande e delle istanze).

Le domande e le istanze che si propongono al giudice dell'esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono all'udienza, e con ricorso da depositarsi in cancelleria negli altri casi.

Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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