Articolo 79 del Codice di procedura civile

Art. 79.
(Istanza di nomina del curatore speciale).

La nomina del curatore speciale di cui all'articolo precedente puo' essere in ogni caso chiesta dal pubblico ministero. Puo' essere chiesta anche dalla persona che deve essere rappresentata o assistita, sebbene incapace, nonche' dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.

Puo' essere inoltre chiesta da qualunque altra parte in causa che vi abbia interesse.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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