Articolo 50 del Codice di procedura civile

Art. 50.
(Riassunzione della causa).

Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ((ordinanza))dal giudice e in mancanza in quello di ((tre mesi))dalla comunicazione della ((ordinanza))di regolamento o della ((ordinanza))che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.

Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue.
Entrata in vigore il 1 luglio 2009
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