Articolo 58 del Codice di procedura civile

Art. 58.
(Altre attivita' del cancelliere).

Il cancelliere attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti, all'iscrizione delle cause a ruolo, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni e alle notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, nonche' alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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