Articolo 439 del Codice di procedura civile
Art. 439.
(Poteri istruttori del giudice).
Il giudice puo' disporre d'ufficio tutti i mezzi di prova che ritiene opportuni. Puo' disporre la prova testimoniale anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile.
Si applica anche davanti al tribunale la disposizione dell'articolo 316.
(Poteri istruttori del giudice).
Il giudice puo' disporre d'ufficio tutti i mezzi di prova che ritiene opportuni. Puo' disporre la prova testimoniale anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile.
Si applica anche davanti al tribunale la disposizione dell'articolo 316.