Articolo 439 del Codice di procedura civile

Art. 439.
(Poteri istruttori del giudice).

Il giudice puo' disporre d'ufficio tutti i mezzi di prova che ritiene opportuni. Puo' disporre la prova testimoniale anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile.

Si applica anche davanti al tribunale la disposizione dell'articolo 316.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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