Articolo 398 del Codice di procedura civile

Art. 398.
(Proposizione della domanda).

La revocazione si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

La citazione deve indicare, a pena d'inammissibilita', il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsita', o del recupero dei documenti.

La citazione deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale.

La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo.
Tuttavia il giudice davanti a cui e' proposta la revocazione, su istanza di parte, puo' sospendere l'uno o l'altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta. (67) ((72)) ---------------AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il deposito previsto dall'art. 398, terzo comma, del Codice di procedura, civile per le domande di revocazione delle sentenze del conciliatore e' elevato, per le domande notificate a decorrere dal 1 ottobre 1948, a lire cinquecento". ---------------AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti." --------------AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."
Entrata in vigore il 10 ottobre 1994

Sentenze410

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