Articolo 136 del Codice di procedura civile

Art. 136.
(Comunicazioni).

Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e da' notizia di quei provvedimenti per i quali e' disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.

((Il biglietto e' consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o e' notificato dall'ufficiale giudiziario))
Entrata in vigore il 26 febbraio 1979
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi