TAR Venezia, sez. III, sentenza 2022-03-17, n. 202200443

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2022-03-17, n. 202200443
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202200443
Data del deposito : 17 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/03/2022

N. 00443/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00860/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 860 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;

per l'annullamento

- della cartella di pagamento di AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura n. 30020180000012007/000, ruolo n. 2018/000003, ricevuta da -OMISSIS- in data 10/12/2018 e inerente il pagamento del c.d. “prelievo latte” per gli anni 1996, 1997, 1998, 2001, 1999, 2000, 2004, per una somma intimata complessiva pari ad € 49.788,30;

- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente atto, ed in particolare avverso l'atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nella cartella sopra descritta, anche se non conosciuto, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dello stesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2022 il dott. Paolo Nasini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso depositato in data 10 agosto 2021 la ricorrente ha riassunto il giudizio instaurato avanti al Tribunale di -OMISSIS- nel quale ha chiesto <<accertarsi e dichiararsi inesistenti e/o nulle e/o annullabili e/o illegittime e/o comunque privi di effetti giuridici le cartelle di pagamento opposte così come indicate in epigrafe e/o tutti gli atti comunque connessi, presupposti o conseguenti>>.

Il Giudice ordinario, infatti, con sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata il 06/07/2021, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo, in ossequio alla decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. -OMISSIS-.

Con il ricorso oggetto del presente giudizio, quindi, la ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi:

1. la cartella di pagamento sarebbe nulla perché conterrebbe l’indicazione del “responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo”, ma non vengono indicati né il responsabile dell’emissione della cartella, né il responsabile della notifica della cartella stessa, con violazione dell’art. 36, comma 4- ter , d.l. n. 249/07, conv. con mod. da l. n. 31/2008;

2. la cartella sarebbe nulla in quanto, a) non sono indicati né l’atto presupposto, né la data di notifica degli stessi, e, quindi, se siano definitivi o meno, con conseguente violazione del diritto di difesa e considerato che solo per gli atti accertati come dovuti sarebbe possibile l’iscrizione a ruolo e il recupero ex art. 8- ter , comma 4, l. n. 33/09;
b) non contiene informazioni idonee a far comprendere gli importi effettivamente dovuti;
in ogni caso, gli importi iscritti a ruolo ed esposti nella cartella impugnata sarebbero errati, per mancato recepimento dei recuperi operati per compensazione da AGEA e dagli organismi pagatori competenti, sui premi PAC dovuti ai ricorrenti, sia con riferimento agli importi capitale che con riferimento agli interessi;
dalla cartella non sarebbe possibile verificare se i recuperi PAC siano stati fatti nel modo corretto sugli importi capitale, piuttosto che sugli interessi;
la cartella, quindi, sarebbe nulla per difetto di motivazione, perché non consente al produttore la verifica dell’iter logico seguito da AGEA per determinare l’ammontare del prelievo supplementare che è stato effettivamente iscritto a ruolo;

3. la cartella sarebbe nulla in quanto non riporta il tasso degli interessi, il metodo di calcolo e il periodo di riferimento presi in considerazione da Agea, che non ha nemmeno indicato la data di avvenuta notifica nei confronti della ricorrente del presupposto atto di accertamento;

4. la cartella sarebbe viziata da inesistenza o, comunque, nullità non sanabile, per violazione degli artt. 26, d.p.r. n. 602 del 1973 e 8- quinquies , comma 10- bis , l. n. 33/09, in quanto la notifica della cartella impugnata, è stata eseguita non dalla Guardia di Finanza, ma direttamente da AGEA a mezzo PEC;

5. la notifica della cartella sarebbe affetta da nullità (insanabile), poiché mancano le relazioni di notifica e comunque non risultano sottoscritte, nonché per difetto di procedura essendo stata adottata in violazione degli artt. 136 e segg. c.p.c. (in particolare dell’art. 148) nonché degli artt. 3 e 14, l. n. 890/82 ed anche dell’art. 60, D.P.R. n. 600/73;

6. la cartella notificata tramite raccomandata è nulla anche per difetto di sottoscrizione;

7. la cartella sarebbe nulla, altresì, perché mancherebbe l’indicazione delle possibilità attribuite dalla normativa alla ricorrente per estinguere il debito, ovvero la rateizzazione di cui alla l. n. 119/03;
la rateizzazione di cui all’art. 8 quater , l. n. 33/09, nonché la rateizzazione di cui all’art. 1, comma 4, d.l. n. 16 del 2 marzo 2012, conv. con mod. da l. 26 aprile 2012 n. 44;
la rateizzazione ai sensi dell’art. 19, d.p.r. n. 602/73 e successive modifiche ed integrazioni;
la rateizzazione ai sensi del d.l. n. 69/13 conv. con mod. da l. n. 98/13 (in particolare artt. 52 e 53);

7. la cartella sarebbe nulla per la mancata indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata fatta l’iscrizione a ruolo nonché, qualora l’iscrizione a ruolo sia conseguente a un atto notificato in precedenza, quantomeno l’indicazione degli estremi di tale atto e la relativa data di notifica;
in particolare, sarebbe stato omesso ogni riferimento agli atti di accertamento che avrebbero dovuto essere necessariamente notificati, alla fine di ogni annata lattiero - casearia da parte di AGEA alla ricorrente;
l’iscrizione a ruolo avvenuta sarebbe invalida perché effettuata senza previa notifica dell’atto presupposto con violazione degli artt. 12 e segg. D.P.R. n. 602/73, nonché artt. 8- ter , 8- quater e 8- quinquies , l. n. 33/09;

8. la cartella sarebbe nulla per mancata notifica degli atti di accertamento presupposti per tutti i periodi di riferimento e, comunque, per i periodi dal 2000/2001 in avanti in cui AGEA ha proceduto a comunicare il prelievo supplementare imputato alle singole aziende solo agli acquirenti e non anche ai produttori;

9. Agea avrebbe illegittimamente effettuato una duplicazione del ruolo, posto che, ai sensi dell’art. 8 ter , l. n. 33/09, tutte le somme accertate come dovute dai produttori agricoli sarebbero già state da tempo inserite nel registro nazionale dei debiti e che l’iscrizione nel registro nazionale dei debiti equivale ad iscrizione a ruolo ai fini della procedura di recupero;

10. la cartella è illegittima in quanto ai sensi del combinato disposto degli artt. 8- ter , 8- quater e 8- quinquies , l. n. 33/09, solo i debiti per prelievo latte “accertati come dovuti” ossia accertati in via definitiva possono essere iscritti nel Registro Nazionale dei debiti, iscrizione che equivale all’iscrizione a ruolo ai fini delle procedure di recupero;
inoltre, ai sensi dell’art. 8- quinquies , comma 10, l. n. 33/09, è previsto che Agea possa procedere a dare inizio alle azioni di recupero solo nei casi di mancata adesione alla rateizzazione o in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione, con la riscossione mediante ruolo;

11. la cartella, poi, sarebbe nulla/annullabile o comunque illegittima, per intervenuta prescrizione del credito vantato da Agea, atteso che per gli importi intimati, relativi a campagne del latte fino al massimo alla campagna 2008/09, sono comunque trascorsi i termini quadriennale, quinquennale e anche decennale, di prescrizione;

12. Agea sarebbe decaduta dalla possibilità di procedere per il recupero delle somme tutte iscritte nel registro nazionale dei debiti antecedentemente alla data del 31 dicembre 2015, per le quali avrebbe dovuto procedere al recupero, a mezzo ruolo, entro e non oltre il 31 dicembre 2017;
poiché l’iscrizione a ruolo è attestata essere avvenuta nel 2018, la cartella esattoriale risulterebbe essere stata tardivamente notificata rispetto al termine di due anni dalla definitività degli accertamenti di ufficio di cui all’art. 25, DPR n. 602/1973, comma 1, lett. c);

13. la cartella sarebbe illegittima, altresì, in quanto, al fine di consentire ai produttori di accedere al beneficio della rateizzazione ai sensi dell’art. 8 quater , l. n. 33/09, Agea pretendeva che i produttori, per accedere al beneficio della rateizzazione, fossero, tra l’altro, costretti a sottoscrivere un apposito contratto con il quale veniva loro imposto l’espresso riconoscimento del debito;

14. infine, la cartella esattoriale impugnata non avrebbe più ragion d’essere, essendo medio tempore venuto meno il titolo su cui si fondava, il Consiglio di Stato avendo annullato, con sentenze n. 403/2021, depositata in data 12/01/2021 e n. 1300/2021, depositata in data 15/02/2021, il prelievo dovuto per le annate rispettivamente 95/96-96/97 e 97/98-98/99, oggetto dell’impugnata cartella esattoriale.

Si è costituita in giudizio Agea contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso.

Le parti hanno depositato memorie difensive.

Con ordinanza n. 381 del 2021, depositata il 9 settembre 2021, l’intestato TAR ha ordinato ad Agea di depositare in giudizio la seguente documentazione, in formato intellegibile al Collegio:

- gli atti di accertamento/imputazione dei prelievi relativi e presupposti alla cartella di pagamento impugnata, regolarmente notificati al ricorrente (fornendone la relativa prova), e le eventuali decisioni giudiziali relative ai singoli atti che abbiano definito le controversie instaurate avverso gli stessi;

- ogni atto interruttivo della prescrizione trasmesso al ricorrente (fornendone la relativa prova) relativo ai crediti oggetto della cartella di pagamento per la quale è causa.

All’esito dell’udienza del 9 marzo 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

La cartella di pagamento oggetto di impugnazione fa riferimento al prelievo di latte relativo alle annate 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 e 2004.

Parte ricorrente nella memoria datata 2 febbraio 2022 e nella documentazione prodotta in giudizio ha dato conto dell’intervenuta adozione da parte del Consiglio di Stato delle sentenze nn. 403 del 2021 e n. 1300 del 2021, con le quali sono stati annullati i “prelievi” effettuati anche in danno della ricorrente in relazione alle annate 95/96, 96/97, 97/98 e 98/99.

Quanto precede determina l’illegittimità della cartella impugnata con rilievo assorbente rispetto a tutte le ulteriori censure sollevate.

Va altresì rilevato che non avendo l’Amministrazione resistente adempiuto in modo puntuale ed adeguato alla richiesta rivoltale dall’intestato TAR, non è dato avere contezza precisa di tutti gli atti di intimazione presupposti, posti a fondamento della cartella, che vedono coinvolta direttamente o indirettamente parte attrice e delle vicende complete concernenti gli stessi.

Alla luce della suddetta produzione in giudizio delle decisioni del Consiglio di Stato e delle asserzioni della stessa parte attrice contenute nella memoria difensiva citata – laddove viene dato conto del fatto che in relazione alle residue annate sono pendenti ricorsi avanti al Consiglio di Stato medesimo – si deve ritenere che sussistano effettivamente atti e provvedimenti concernenti il prelievo supplementare tuttora sub judice .

Ciò fa ritenere, altresì, condivisibile l’ulteriore censura articolata dalla parte ricorrente in ordine alla impossibilità di iscrivere nel Registro Nazionale debiti per “prelievo latte” che non siano stati “accertati come dovuti”, ex art. 8 ter , D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, conv. con mod. da l. 9 aprile 2009, n. 33, atteso che non possono ritenersi tali quelli il cui accertamento pur pendente in giudizio non è divenuto definitivo.

Parimenti, qualora sussistano altri atti o provvedimenti presupposti per i quali non sono pendenti giudizi, sarebbe stato onere dell’Amministrazione, come peraltro richiesto dall’intestato TAR con l’ordinanza istruttoria sopra citata, produrre in giudizio la documentazione attestante la loro rituale comunicazione opponibile alla parte ricorrente, onere probatorio non assolto nel caso di specie.

La mancata notifica dell’atto di accertamento presupposto rileva, infatti, anche in relazione all’esercizio del diritto di difesa della parte interessata, la quale non solo non è in grado di verificare la corrispondenza degli importi intimati con quelli indicati nell’accertamento (eventualmente assunto), ma, soprattutto, non può svolgere le contestazioni che avrebbe potuto (e dovuto) svolgere nei confronti dei presupposti atti di imputazione del prelievo supplementare.

In ogni caso, in considerazione dell’intervenuto annullamento degli atti di prelievo (presupposti dell’iscrizione a ruolo e, quindi, della cartella impugnata) in relazione a campagne lattiere comunque coinvolte dalla cartella di pagamento contestata, quest’ultima deve ritenersi essere stata illegittimamente emessa.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti e dei provvedimenti impugnati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55 del 2014.

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