Articolo 447 del Codice di procedura civile

Art. 447.
(( (Esecuzione provvisoria). ))((Le sentenze pronunciate nei giudizi relativi alle controversie di cui all'articolo 442 sono provvisoriamente esecutive.

Si applica il disposto dell'articolo 431.))
Entrata in vigore il 13 settembre 1973
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