Articolo 108 del Codice di procedura civile

Art. 108.
(Estromissione del garantito).

Se il garante comparisce e accetta di assumere la causa in luogo del garantito, questi puo' chiedere, qualora le altre parti non si oppongano, la propria estromissione. Questa e' disposta dal giudice con ordinanza; ma la sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro l'estromesso.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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