Articolo 30 del Codice di procedura civile
Art. 30.
(Foro del domicilio eletto).
Chi ha eletto domicilio ((a norma dell'art. 47 del codice civile))puo' essere convenuto davanti al giudice del domicilio stesso.
(Foro del domicilio eletto).
Chi ha eletto domicilio ((a norma dell'art. 47 del codice civile))puo' essere convenuto davanti al giudice del domicilio stesso.