Articolo 301 del Codice di procedura civile
Art. 301.
(Morte o impedimento del procuratore).
Se la parte e' costituita a mezzo di procuratore, il processo e' interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso.
In tal caso si applica la disposizione dell'articolo 299.
Non sono cause d'interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa.
(Morte o impedimento del procuratore).
Se la parte e' costituita a mezzo di procuratore, il processo e' interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso.
In tal caso si applica la disposizione dell'articolo 299.
Non sono cause d'interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa.
3. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-12-18, n. 202310952Provvedimento:Leggi di più...- difetto di istruttoria·
- diritto amministrativo·
- eccesso di potere·
- improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse·
- legittimità degli atti amministrativi·
- partecipazione pubblica·
- piano di settore del commercio·
- piano regolatore generale·
- procedimento amministrativo·
- sindacato giurisdizionale sulle scelte urbanistiche·
- spese processuali·
- valutazione ambientale strategica (VAS)·
- variante urbanistica·
- vincoli archeologici·
- violazione delle norme procedurali
4. TAR Palermo, sez. II, sentenza 2024-02-07, n. 202400465Provvedimento:Leggi di più...- Abuso edilizio·
- Accertamento di conformità·
- Ammissibilità ricorso·
- Demolizione e ricostruzione·
- Difetto di istruttoria·
- Eccesso di potere·
- Giurisprudenza amministrativa·
- Inefficacia provvedimenti amministrativi·
- Ordinanza di demolizione·
- Permesso di costruire in sanatoria·
- Rifiuto permesso di costruire·
- Sequestro penale·
- Traslazione interesse a ricorrere