Articolo 393 del Codice di procedura civile

Art. 393.
(Estinzione del processo).

Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all'articolo precedente, o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue; ma la sentenza della corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda.

Entrata in vigore il 28 ottobre 1940
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