Articolo 886 del Codice civile
Art. 886.
(Costruzione del muro di cinta).
Ciascuno puo' costringere il vicino a contribuire per meta' nella spesa di costruzione dei muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati. L'altezza di essi, se non e' diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri.
(Costruzione del muro di cinta).
Ciascuno puo' costringere il vicino a contribuire per meta' nella spesa di costruzione dei muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati. L'altezza di essi, se non e' diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri.