Articolo 886 del Codice civile

Art. 886.

(Costruzione del muro di cinta).

Ciascuno puo' costringere il vicino a contribuire per meta' nella spesa di costruzione dei muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati. L'altezza di essi, se non e' diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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