Articolo 2077 del Codice civile

Art. 2077.

(Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale).

I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo.

Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni piu' favorevoli ai prestatori di lavoro.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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