Articolo 2340 del Codice civile
Art. 2340.
(Limiti dei benefici riservati ai promotori).
I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualita' di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni.
Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.
(Limiti dei benefici riservati ai promotori).
I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualita' di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni.
Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.
Sentenze • 2
1. CGARS, sez. I, sentenza 2020-06-24, n. 202000459Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
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