Articolo 2340 del Codice civile

Art. 2340.

(Limiti dei benefici riservati ai promotori).

I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualita' di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni.

Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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