Articolo 1615 del Codice civile
Art. 1615.
(Gestione e godimento della cosa produttiva).
Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l'affittuario deve curarne la gestione in conformita' della destinazione economica della cosa e dell'interesse della produzione. A lui spettano i frutti e le altre utilita' della cosa.
(Gestione e godimento della cosa produttiva).
Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l'affittuario deve curarne la gestione in conformita' della destinazione economica della cosa e dell'interesse della produzione. A lui spettano i frutti e le altre utilita' della cosa.