Articolo 2056 del Codice civile
Art. 2056.
(Valutazione dei danni).
Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.
Il lucro cessante e' valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.
(Valutazione dei danni).
Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.
Il lucro cessante e' valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.
5. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-09-25, n. 202308502Provvedimento:Leggi di più...- accertamento della responsabilità risarcitoria·
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