Articolo 1334 del Codice civile
Art. 1334.
(Efficacia degli atti unilaterali).
Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.
(Efficacia degli atti unilaterali).
Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.