Articolo 1334 del Codice civile
Art. 1334.
(Efficacia degli atti unilaterali).
Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.
(Efficacia degli atti unilaterali).
Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.
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- subappalto·
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5. CGARS, sez. I, sentenza 2024-07-22, n. 202400565Provvedimento:Leggi di più...- abusi edilizi·
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- art. 50 e 54 D.Lgs. n. 267/2000·
- art. 823 c.c.·
- difetto di istruttoria e di motivazione·
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