Articolo 1525 del Codice civile
Art. 1525.
(Inadempimento del compratore).
Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non da' luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive.
(Inadempimento del compratore).
Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non da' luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive.
1. TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2022-11-10, n. 202214659Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di determina amministrativa·
- art. 133 c.p.a.·
- art. 135 c.p.a.·
- art. 1454 c.c.·
- diritto alla restituzione delle somme versate·
- giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo·
- inadempimento dell'operatore telefonico·
- principio di soccombenza·
- regolamento di servizio vendita a rate·
- risoluzione di diritto del contratto
5. TAR Roma, sez. II, sentenza 2014-02-26, n. 201402217Provvedimento:Leggi di più...- annullamento dell'aggiudicazione·
- anomalie delle offerte·
- appalti pubblici·
- art. 1456 c.c.·
- art. 1523 c.c.·
- art. 1525 c.c.·
- art. 38 D.lgs. 163/2006·
- art. 48 D.lgs. 163/2006·
- art. 76 DPR 207/2010·
- carenza di istruttoria·
- cessione di ramo d'azienda·
- condizioni risolutive espresse·
- patto di riservato dominio·
- requisiti di partecipazione alle gare·
- requisiti morali delle imprese·
- risarcimento danni·
- trasparenza nelle gare pubbliche·
- verifica dei requisiti tecnici ed economici·
- violazione del disciplinare di gara