Articolo 1888 del Codice civile

Art. 1888.

(Prova del contratto).

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore e' obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore e' anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso puo' esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze42

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi