Articolo 1888 del Codice civile
Art. 1888.
(Prova del contratto).
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
L'assicuratore e' obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
L'assicuratore e' anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso puo' esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.
(Prova del contratto).
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
L'assicuratore e' obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
L'assicuratore e' anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso puo' esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.
4. TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2021-11-05, n. 202100502Provvedimento:Leggi di più...- appalti pubblici·
- art. 120 comma 6 c.p.a.·
- art. 13 comma 1 secondo periodo c.p.a.·
- art. 1888 c.c.·
- art. 2704 c.c.·
- data certa·
- esclusione da gara·
- firma digitale·
- garanzia dell'integrità del documento·
- parità di trattamento dei concorrenti·
- principio di economicità dell'azione amministrativa·
- proporzionalità e ragionevolezza·
- soccorso istruttorio·
- validità della firma digitale
5. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-11-23, n. 201705467Provvedimento:Leggi di più...- appalti pubblici·
- art. 3 e 41 Cost.·
- art. 80 d.lgs. 50/2016·
- cauzioni provvisorie·
- esclusione da gara·
- gravi illeciti professionali·
- illegittimità costituzionale·
- linee guida ANAC·
- principio di buon andamento della pubblica amministrazione·
- principio di par condicio e massima partecipazione alle gare·
- principio di tassatività delle cause di esclusione·
- proporzionalità e ragionevolezza delle sanzioni·
- regolamento delle controversie sugli appalti pubblici·
- soccorso istruttorio·
- tutela della concorrenza e libertà di impresa