Articolo 2872 del Codice civile

Art. 2872.

(Modalita' della riduzione).

La riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma per la quale e' stata presa l'iscrizione o restringendo l'iscrizione a una parte soltanto dei beni.

Questa restrizione puo' aver luogo anche se l'ipoteca ha per oggetto un solo bene, qualora questo abbia parti distinte o tali che si possano comodamente distinguere.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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