Articolo 1217 del Codice civile

Art. 1217.

(Obbligazioni di fare).

Se la prestazione consiste in un fare, il creditore e' costituito in mora mediante l'intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile.

L'intimazione puo' essere fatta nelle forme d'uso.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze98

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi