Articolo 1217 del Codice civile
Art. 1217.
(Obbligazioni di fare).
Se la prestazione consiste in un fare, il creditore e' costituito in mora mediante l'intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile.
L'intimazione puo' essere fatta nelle forme d'uso.
(Obbligazioni di fare).
Se la prestazione consiste in un fare, il creditore e' costituito in mora mediante l'intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile.
L'intimazione puo' essere fatta nelle forme d'uso.