Articolo 150 del Codice civile

Art. 150.

((Separazione personale.))((E' ammessa la separazione personale dei coniugi.

La separazione puo' essere giudiziale o consensuale.

Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o la omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi))
Entrata in vigore il 30 agosto 1975
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